La regolamentazione dei portabagagli (detti anche portamoto) sui camper: un percorso normativo
La questione relativa all'installazione di strutture portabagagli (portamoto, portabici, portasci, ecc.) sui veicoli ricreazionali ha rappresentato un punto di dibattito significativo nel panorama normativo italiano. Dopo un periodo di incertezza, la situazione si è ora stabilizzata, definendo chiaramente le modalità di applicazione di tali dispositivi. Ripercorriamo l'evoluzione normativa che ha portato alla disciplina attuale.
27/05/2025 - articolo di Lorenzo Gnaccarini
Le prime disposizioni e la semplificazione iniziale
L'introduzione dei portamoto sui camper risale agli anni '90, con una rapida diffusione a livello europeo. Per regolarne l'installazione, il Ministero dei Trasporti ha emesso diverse circolari:
- Circolare del 27/11/1998, prot. 2522/4332
- Circolare del 6/5/1999, prot. 1906/4120
- Circolare del 2/9/2008, prot. 69402/08/03
In particolare, la circolare del settembre 2008 ha semplificato il processo, consentendo l'installazione di strutture portatutto omologate come entità tecniche indipendenti, senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Questa disposizione ha inoltre eliminato il limite dello sbalzo posteriore al 65% dell'interasse, rendendo l'installazione dei portamoto sui camper possibile e conforme alla normativa.
La criticità del settembre 2023
Un'inversione di rotta si è manifestata con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5/9/2023, n. 25981. Questa circolare, emessa in seguito al Decreto Dirigenziale del 6/7/2023 (relativo a veicoli di categoria M2 e M3), mirava a estendere, immotivamente e priva di un disegno legislativo, tali disposizioni anche a veicoli di categoria M1 (auto e camper).
Sebbene la circolare trattasse aspetti tecnici quali luci ripetitive e targa, la sua parte conclusiva ha introdotto un cambiamento sostanziale: "È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan."
Tale disposizione, abrogando le precedenti circolari, ha di fatto precluso l'installazione di portabagagli amovibili o non omologati in fase di costruzione dal produttore del camper, paralizzando il mercato post-vendita e generando notevoli preoccupazioni nel settore e tra i camperisti.
Tra l'altro, questa circolare che dichiarava di allinearsi alle nuove direttive europee, in realtà era pienamente in contrasto con i regolamenti internazionali UNECE e avrebbe riportato il nostro paese ad essere discriminato rispetto a tutti gli altri paesi non solo d'Europa ma del mondo.
Le reazioni del settore e l'intervento ministeriale
A seguito delle numerose contestazioni e istanze pervenute da aziende e privati, il Ministero ha emesso la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/10/2023, n. 30187. Tuttavia, questa circolare non ha risolto le criticità, mantenendo il blocco sul mercato dei portamoto.
Di fronte a questa situazione, i produttori e distributori italiani di portamoto hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con decisione del 18/01/2024, ha accolto l'istanza cautelare (ricorso 10050/2023), ritenendo la questione complessa e sottolineando la potenziale discriminatorietà rispetto al diritto europeo e l'assenza di un periodo transitorio per l'adeguamento. Questa pronuncia ha di fatto sospeso l'efficacia delle circolari ministeriali del settembre e ottobre 2023, ripristinando temporaneamente la situazione normativa precedente.
Pertanto il Ministero dei Trasporti, con ordinanza del Consiglio di Stato, ha dovuto emanare la Circolare n° 1602 del 19/01/2024 che sospende le circolari precedentemente emanate nel 2023, oggetto dei ricorsi da parte dei costruttori, facendo ritornare vigente la legislazione precedente e di conseguenza la circolare 69402/08/03 del 2/9/2008.
La nuova disciplina nel Codice della Strada
La risoluzione definitiva della questione è giunta con l'introduzione di specifiche disposizioni nel nuovo Codice della Strada. Il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/12/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/01/2025) ha stabilito i seguenti punti salienti:
- sono state definite le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli omologati secondo il Regolamento UNECE R26, portasci e portabiciclette installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1.
- l'installazione di tali strutture, se conforme alle disposizioni del decreto, non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione.
- le strutture a sbalzo devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26, con il marchio di omologazione ben visibile.
- devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore, contenente tutte le informazioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo.
Dal 21/01/2025, l'installazione di portabagagli omologati è dunque consentita sugli autocaravan, allineando la normativa italiana a quella vigente nell'Unione Europea.
Le conseguenze e la chiusura definitiva
A supporto della nuova normativa, il Ministero dell'Interno ha emesso la Circolare del 10/02/2025, n. 4027, comunicando ai comandi delle Forze dell'Ordine e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dettagli del nuovo Decreto, con l'invito ad estendere le informazioni anche ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
La vicenda si è conclusa definitivamente con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02604/2025 del 13/03/2025 (pubblicata il 28/03/2025). Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso precedentemente presentato, in quanto il nuovo Codice della Strada ha reso obsolete le precedenti normative e circolari, fornendo con il Decreto Ministeriale una disciplina chiara e definitiva.
In conclusione, l'installazione di un portabagagli omologato, eseguita a regola d'arte da un operatore specializzato e accompagnata dalla fattura di installazione e dal manuale del prodotto, garantisce ora la piena conformità al Codice della Strada, assicurando tranquillità ai camperisti.
La normativa sui portamoto è ora chiara: condividi l'articolo e informa i tuoi amici camperisti!
Riferimenti citati nel testo:
- Circolare del 27/11/1998, prot. 2522/4332
- Circolare del 6/5/1999, prot. 1906/4120
- Circolare del 2/9/2008, prot. 69402/08/03
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5/9/2023, n. 25981
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/10/2023, n. 30187
- Ricorso del 18/01/2024 al Consiglio di Stato
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/01/2024, n. 1602
- Estratto del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/12/2024 (nuovo Codice della Strada)
- Circolare del Ministero dell'Interno del 10/02/2025, n. 4027
- Sentenza del Consiglio di Stato del 13/03/2025 n. 02604/2025
- Regolamento onu UNECE n° 26